L’Unione Europea è intervenuta con la Direttiva Ue 2017/2455/Ue e la Direttiva 1995/2019/Ue, c.d. “Pacchetto IVA sul commercio elettronico”, nel sistema di applicazione dell’IVA, con particolare riferimento alle operazioni di vendita a distanza, quindi di ecommerce, con il duplice obiettivo di:
- far pagare l’imposta al consumatore destinatario della spedizione, versandola allo Stato di destino e con l’aliquota ivi prevista;
- semplificare la riscossione del tributo nei confronti del soggetto passivo debitore d’imposta, facendolo dialogare con l’Amministrazione Finanziaria del proprio Stato di residenza, la quale avrà a sua volta l’onere di versare le somme così riscosse in favore dell’Amministrazione Finanziaria dello Stato di consumo.
Le principali modifiche riguardano:
Le Direttive sopra menzionate, con le quali l'Unione Europea punta ad aumentare di 5 miliardi la riscossione IVA, di cui 1 miliardo dalla eliminazione delle esenzioni alle importazioni e altri 4 miliardi da una migliore compliance, anche grazie all'intervento delle piattaforme di ecommerce, sono state recepite nella normativa italiana con l’approvazione del Decreto Legislativo n. 83 del 25/05/2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 15/06/2021.
In un nostro precedente contributo abbiamo affrontato i primi aspetti della nuova normativa, con riferimento alla nuova franchigia unionale e al nuovo sistema OSS. In questo contributo, invece, ci soffermiamo brevemente sulle disposizioni riguardanti le c.d. interfacce elettroniche.
Il nuovo art. 14 – bis della Direttiva UE 112/2006 introduce il concetto di vendite a distanza di beni provenienti da territori terzi rispetto a quelli dell’Unione Europea, con il fine di identificare quale soggetto passivo della cessione stessa colui il quale gestisce la piattaforma elettronica tramite la quale è avvenuta la compravendita tra l’acquirente ed il venditore effettivi. Ciò in relazione a due fattispecie ben individuate nei due commi dell’articolo in questione: difatti, il primo comma parla di vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi con spedizioni di valore intrinseco inferiore a € 150, quindi sia B2B (business to business) che B2C (business to consumer); il secondo comma, invece, si riferisce a cessioni di beni effettuate nella Comunità da un soggetto passivo non stabilito nella Comunità a una persona che non è un soggetto passivo, quindi un privato consumatore (solo B2C).
Ciò significa che:
1. se un soggetto acquista tramite una piattaforma elettronica, quale ad esempio Amazon o EBay, un bene di importazione da un Paese extra comunitario di valore unitario inferiore a € 150, la stessa piattaforma attraverso cui è avvenuto lo scambio (nel nostro esempio, Amazon o EBay), viene identificata quale venditore, come se egli stesso abbia acquistato e rivenduto detti beni, intervenendo così nel sistema di riscossione e versamento dell’IVA dovuta;
2. se l’originario venditore, che utilizza una piattaforma elettronica per realizzare la compravendita, è un soggetto passivo extra comunitario privo di stabile organizzazione nell’Unione Europea, e allo stesso tempo chi acquista è un consumatore privato, il soggetto gestore della piattaforma elettronica viene identifica quale venditore, come se egli stesso abbia acquistato e rivenduto detti beni, a prescindere dal relativo valore della merce.
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