L’accertamento con adesione non vincola l’Ufficio rispetto ad analoghe contestazioni relative a successivi periodi di imposta. Di conseguenza il contribuente non può invocare il legittimo affidamento rispetto al contenuto della precedente adesione. Spetta invece al giudice di merito valutare l’applicazione del favor rei in presenza di un mutato regime sanzionatorio.
A fornire questi spunti è la Corte di Cassazione con la sentenza 166/2025. La vicenda trae origine, in sintesi, dalla contestazione di indeducibilità, per assenza di inerenza, di alcuni oneri derivanti della sottoscrizione di strumenti finanziari derivati.
Sia nel primo che nel secondo grado, la rettifica veniva ritenuta illegittima e l’Agenzia ricorreva per Cassazione, mentre la società proponeva ricorso incidentale condizionato, lamentando, in buona sostanza, che alcuni anni prima, per un precedente periodo di imposta, l’Ufficio aveva definito in adesione un accertamento riconoscendo la deducibilità di tali costi derivanti dai medesimi contratti.
A seguito dell’adesione si era formato il legittimo affidamento poi violato, dopo alcuni anni, con la rettifica per successivi periodi di imposta.
I giudici di legittimità hanno accolto il ricorso dell’Agenzia e hanno respinto quello incidentale della società.
In particolare, rispetto alle richieste del contribuente, secondo la Cassazione il fatto che l’Agenzia stipuli a determinate condizioni, in relazione a una specifica annualità, un accertamento con adesione, non comporta alcun legittimo affidamento del contribuente per gli accertamenti tributari non compresi nell’accordo, e non implica alcun vincolo per l’Amministrazione con riferimento a rettifiche di anni differenti.
Ciò in quanto l’adesione è uno strumento transattivo avente anche la specifica finalità di ridurre il contenzioso e i tempi dell’accertamento, con ricadute beneficiali per il contribuente. La decisione della Corte lascia abbastanza perplessi: al di là delle affermazioni di diritto enunciate dai giudici per sostenere le ragioni erariali, mal si comprende come avrebbe dovuto comportarsi la società negli anni successivi in presenza di un’adesione precedente in cui i medesimi costi erano stati ritenuti deducibili.
In sostanza, in assenza di mutamenti normativi e giurisprudenziali, appare evidente, anche sotto il profilo della diligenza che deve ispirare e caratterizzare l’operato degli amministratori, che per gli aspetti fiscali venissero assunti comportamenti conformi a quelli ritenuti corretti e avallati qualche anno prima dall’amministrazione finanziaria. E ciò anche se tale correttezza è stata evidenziata in un’adesione, salvo a voler ritenere che all’epoca l’Ufficio abbia raggiunto un accordo violando le regole sull’inerenza e danneggiando conseguentemente l’erario.
Per quanto concerne, invece, le sanzioni, su richiesta della società, la Cassazione ha rinviato al giudice di merito la valutazione sull’applicazione della disciplina sanzionatoria più favorevole, anche in considerazione delle recenti modifiche apportate dal Dlgs 87/2024.
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